CTU medici: quando la giustizia abdica al controllo e trasforma l’errore tecnico in danno pubblico

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Una zona grigia che diventa problema istituzionale

Nel processo civile italiano esiste una zona grigia che incide sui diritti dei cittadini, sui costi della giustizia, sul sistema assicurativo, sulla spesa pubblica e sulla credibilità stessa dei Tribunali: è la zona delle consulenze tecniche d’ufficio in materia sanitaria, medico-legale, previdenziale e risarcitoria. La questione non è più soltanto tecnica. È istituzionale. Perché quando un giudice nomina un consulente privo dei requisiti richiesti, quando un Presidente di Tribunale non verifica la distribuzione degli incarichi, quando gli albi dei CTU restano opachi, quando il medico certificatore diventa anche consulente d’ufficio nello stesso contesto territoriale, il problema non riguarda più il singolo processo. Riguarda la legalità dell’intero sistema.

Una anomalia strutturale già denunciata

Ed è proprio questo il punto più grave: non siamo di fronte a una criticità emergente, ma a una anomalia strutturale già da tempo denunciata, oggetto di segnalazioni, esposti, richieste di intervento rimaste sostanzialmente senza esito. Una battaglia che si trascina da anni, nella quale le criticità sono note, documentate e persino riconosciute in sede istituzionale, ma nonostante ciò la prassi non cambia. Questo immobilismo trasforma un problema tecnico in una responsabilità organizzativa e, in ultima analisi, in un possibile danno alla collettività.

La legge esiste, ma non viene applicata

La legge, del resto, non lascia spazio ad equivoci. Nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto responsabilità sanitaria e danno alla persona, l’autorità giudiziaria deve affidare la consulenza a un medico specializzato in medicina legale, affiancato da uno o più specialisti nella disciplina interessata, dotati di specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento. Eppure, nella pratica, accade esattamente il contrario. In molti processi il CTU non è medico legale; in altri casi non è affiancato da alcuno specialista; in altri ancora il consulente possiede una specializzazione del tutto estranea alla patologia da valutare: l’urologo valuta questioni cardiologiche, il cardiologo si pronuncia su danni ortopedici, il medico generico viene chiamato a decidere su invalidità complesse, esiti traumatici, lesioni neurologiche, danni permanenti e nessi causali.

Non è discrezionalità: è cattiva amministrazione

Questa non è discrezionalità tecnica. È cattiva amministrazione della giustizia. Se il legislatore ha previsto la centralità del medico legale affiancato dallo specialista, ciò significa che l’accertamento del danno alla persona richiede due competenze diverse e complementari: il medico legale per la valutazione del nesso causale e dell’inquadramento giuridico del danno, lo specialista per l’analisi clinica. Separare questi piani significa distruggere la qualità dell’accertamento. Confonderli significa trasformare la CTU in un atto di fede.

Chi controlla davvero i CTU?

A questo punto la domanda non è più tecnica, ma istituzionale: il giudice che nomina controlla davvero? Il Presidente del Tribunale vigila davvero? Gli albi vengono aggiornati, verificati, selezionati e depurati da incompatibilità e conflitti di interesse? Le norme attribuiscono precisi poteri di controllo, ma nella realtà le nomine appaiono spesso concentrate sugli stessi soggetti, con una continuità che non può essere spiegata con la sola competenza. Si crea così una rendita di posizione para-istituzionale: il CTU “abituale”, il consulente di riferimento, il professionista che conosce il sistema e che il sistema conosce.

La crisi della terzietà

Il rischio, a questo punto, non è più soltanto l’errore tecnico. È la perdita di terzietà. Un CTU che opera stabilmente nello stesso distretto, che svolge anche attività privata, che compare come certificatore nei fascicoli, che intrattiene rapporti con strutture sanitarie, avvocati e operatori della filiera risarcitoria, non è più un soggetto terzo. È un ingranaggio del sistema. E in questo sistema la consulenza tecnica tende a perdere la propria funzione di verifica per diventare uno snodo di conferma di valutazioni già formate a monte.

Il punto più ignorato: la fatturazione

È proprio qui che emerge un ulteriore profilo, spesso ignorato ma decisivo: quello fiscale. Nei fascicoli giudiziari compaiono frequentemente certificazioni mediche prive di adeguato riscontro fiscale, prestazioni sanitarie non documentate da fattura, percorsi clinici opachi o incompleti. E tuttavia il CTU, nella maggior parte dei casi, non svolge alcuna verifica su tali aspetti, limitandosi a utilizzare quella documentazione come base dell’accertamento. Ancora più grave, in alcuni casi emerge una carenza di tracciabilità anche nella stessa attività del consulente.

Questo significa che la CTU può fondarsi su documentazione economicamente poco trasparente e, al tempo stesso, contribuire a legittimarla. Il controllo fiscale non è un elemento esterno al processo: è parte integrante della verifica di attendibilità del danno. Ignorarlo significa alterare il risultato finale, legittimare possibili irregolarità e generare un danno erariale diretto. Ecco perché, in presenza di carenze nella documentazione fiscale, dovrebbe essere attivato un controllo effettivo mediante acquisizione dei dati presso l’Anagrafe Tributaria e l’avvio delle opportune verifiche.

L’Ordine dei Medici: indicazioni chiare, ma prive di attuazione

In questo quadro assume particolare rilievo anche la posizione dell’Ordine dei Medici, che – anche a seguito di segnalazioni formali e interlocuzioni istituzionali – ha espresso principi chiari e condivisibili in tema di competenza professionale, correttezza deontologica e distinzione dei ruoli.

In alcune occasioni, tali prese di posizione si sono spinte oltre il piano meramente dichiarativo, riconoscendo esplicitamente l’esistenza di criticità nel sistema delle consulenze tecniche in ambito medico-legale, inclusi i profili legati alla qualità delle perizie, alla coerenza delle competenze e agli aspetti fiscali delle prestazioni sanitarie. È stato altresì evidenziato un impegno sul piano della formazione dei professionisti, della collaborazione con gli uffici giudiziari e dell’attivazione di strumenti disciplinari nei casi di condotte non conformi.

Si tratta di indicazioni importanti, che dimostrano come il problema sia conosciuto anche a livello ordinistico e come esista, almeno sul piano teorico, una disponibilità ad affrontarlo.

Tuttavia, tali interventi non risultano avere inciso in modo significativo sulle prassi operative. Le criticità segnalate continuano a riproporsi con carattere di sistematicità: le nomine restano spesso prive di un’effettiva verifica delle competenze, i profili di incompatibilità e conflitto di interessi non vengono adeguatamente presidiati e le anomalie, anche di natura fiscale, non trovano un riscontro concreto nei meccanismi di controllo.

Il risultato è uno scarto evidente tra il livello delle affermazioni di principio e la realtà applicativa. Un riconoscimento formale del problema che, in assenza di ricadute operative effettive, rischia di restare privo di incidenza sul funzionamento del sistema.

Ed è proprio questo uno degli elementi più critici: la consapevolezza delle distorsioni non si traduce, allo stato, in un’effettiva capacità di correggerle.

Il profilo penale ignorato

Vi è poi un ulteriore profilo di estrema gravità, che riguarda la possibile rilevanza penale dei fatti accertati. Nei casi di lesioni personali gravi o gravissime, anche in ambito di sinistri stradali, ai sensi dell’art. 590 bis c.p, il superamento di determinate soglie di malattia impone una valutazione sulla trasmissione del referto e sulla configurabilità di fattispecie di reato. Eppure, nella prassi, il CTU si limita a quantificare il danno senza interrogarsi sulla provenienza della documentazione, sulla coerenza clinica o sulla rilevanza penale delle circostanze emerse. Nelle ipotesi di rilevanza penale del fatto, invece, sarebbe d’obbligo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, obbligo che nella prassi risulta frequentemente disatteso, con conseguente rischio di mancata emersione di fatti penalmente rilevanti, di omissione degli adempimenti previsti dalla legge e di compromissione dell’interesse pubblico alla repressione dei reati.

Un danno che diventa collettivo

Il risultato complessivo è un sistema nel quale la CTU, da strumento di garanzia, diventa fattore di distorsione. Il danno non è solo individuale. È collettivo. Lo pagano gli assicurati attraverso l’aumento dei premi, lo paga la giustizia attraverso il contenzioso patologico, lo paga l’erario quando prestazioni non fatturate, valutazioni distorte e meccanismi opachi generano effetti economici indebiti.

Una battaglia ignorata: non bastano più richiami

E a questo punto il dato più grave torna ad essere quello iniziale: tutto questo è già stato segnalato. La battaglia contro queste distorsioni è stata già combattuta sul piano delle denunce, degli esposti, delle interlocuzioni istituzionali. Ma nulla è cambiato. E quando un sistema conosce i propri difetti ma non li corregge, smette di essere inefficiente e diventa strutturalmente distorto.

Per questo non sono più sufficienti richiami generici. Occorrono interventi immediati e verificabili: applicazione effettiva dell’obbligo di nomina del medico legale affiancato dallo specialista; controllo reale sulle competenze dei CTU; vigilanza concreta dei Presidenti dei Tribunali sulla distribuzione degli incarichi; trasparenza e tracciabilità delle nomine; verifica fiscale della documentazione sanitaria e delle attività dei consulenti; dichiarazione obbligatoria dei conflitti di interesse; trasmissione degli atti al pubblico ministero in presenza di anomalie; attuazione concreta delle indicazioni degli Ordini professionali.

Profili di rilevanza giuridica, sistematicità delle condotte e opportunità di attivazione nelle sedi competenti

Il quadro che emerge non si esaurisce in una disfunzione organizzativa o in una cattiva prassi isolata. Al contrario, presenta elementi di reiterazione e sistematicità tali da imporre una valutazione anche sotto il profilo della rilevanza giuridica delle condotte descritte.

In tale contesto, si ravvisa in modo concreto e attuale l’opportunità di valutare la proposizione di esposti alle Autorità competenti, laddove l’assenza di controlli effettivi e la validazione di documentazione non tracciata abbiano contribuito a determinare esborsi indebiti o distorsioni nel sistema risarcitorio, con possibile pregiudizio per l’erario e conseguente rilevanza dinanzi alla Corte dei conti. Analogamente, la mancata attivazione di poteri di controllo o di segnalazione, in presenza di elementi sintomatici di irregolarità o di possibili fattispecie di reato, nonché l’inerzia nel dare seguito a segnalazioni già formulate, impongono una riflessione anche sotto il profilo della valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria penale.

Si tratta di profili che, proprio in ragione della loro natura non occasionale ma strutturale, non possono essere ulteriormente ignorati né confinati nell’ambito del singolo procedimento, ma che rendono concreta e non più rinviabile l’esigenza di una verifica nelle sedi istituzionalmente preposte, al fine di accertare eventuali responsabilità e ristabilire condizioni di legalità e trasparenza.

L’impegno civico e la necessità di una reazione collettiva

Di fronte a questo quadro, è necessario un impegno concreto, sistematico e continuativo per riportare la consulenza tecnica d’ufficio alla sua funzione originaria di strumento di verità e garanzia. In tale prospettiva, l’azione civica assume un ruolo centrale: non solo nel sollecitare interventi normativi e organizzativi, ma anche nel promuovere trasparenza, controllo diffuso e responsabilizzazione degli operatori del sistema. È fondamentale che queste criticità escano dalla dimensione dei singoli fascicoli e diventino oggetto di attenzione pubblica e istituzionale. Solo attraverso una pressione costante e documentata è possibile incidere su prassi che, pur essendo note, continuano a riprodursi senza correttivi effettivi.

Per questo è fondamentale il contributo dei cittadini, dei professionisti e di tutti coloro che hanno vissuto direttamente situazioni analoghe. Segnalare anomalie, documentare incarichi incongrui, evidenziare carenze di competenza o di trasparenza non è soltanto un diritto, ma un atto di tutela dell’interesse collettivo. Le esperienze individuali, se raccolte e sistematizzate, possono contribuire a far emergere un fenomeno che, altrimenti, resta confinato nella frammentazione dei singoli procedimenti.

L’obiettivo non è delegittimare la funzione della consulenza tecnica, ma restituirle credibilità, indipendenza e rigore. Perché senza un accertamento tecnico realmente competente e imparziale, non può esistere una giustizia effettiva.

La domanda finale

La CTU è uno strumento di giustizia solo se è indipendente, competente e controllabile. Altrimenti diventa il luogo in cui l’errore tecnico si trasforma in verità processuale. E quando ciò accade, non viene tradito soltanto il cittadino che perde una causa. Viene tradita la collettività.

La domanda finale non è più tecnica. È istituzionale: i Tribunali vogliono davvero controllare i propri CTU?

Perché se la legge impone medico legale e specialista, se impone albi aggiornati, se impone trasparenza, rotazione e assenza di conflitti, allora ogni nomina sbagliata non è una svista. È un cedimento del sistema.

E un sistema che non controlla i propri ausiliari finisce per essere controllato da loro.

Segnalazioni e contributi

Le criticità descritte non appaiono riconducibili a singoli episodi, ma si inseriscono in un quadro che richiede una ricostruzione sistematica e documentata.

In tale prospettiva, il contributo di cittadini e professionisti che abbiano riscontrato anomalie nelle consulenze tecniche – sotto il profilo delle competenze, della terzietà, della documentazione sanitaria o della regolarità fiscale – può risultare determinante per far emergere distorsioni altrimenti frammentate nei singoli procedimenti.

La raccolta e l’analisi di tali elementi potranno costituire base utile anche ai fini della valutazione di eventuali iniziative nelle sedi competenti, incluse quelle di natura amministrativo-contabile e penale.Le segnalazioni documentate possono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail:
📩 riccardodenuncia@gmail.com

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