La Giustizia che non c’è: la lacuna nei controlli sugli accessi agli uffici giudiziari, su operato dei magistrati onorari, togati e su sentenze e ordinanze

Ill.mo Signor Presidente della Repubblica, Ill.mo Signor Ministro, Ill.mi Presidenti,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione le condizioni di lavoro in cui sono costretti gli avvocati campani, con particolare riferimento al settore della cosiddetta “giustizia di prossimità”.

Come è noto, l’avvocato non è un mestierante. Nel disegno della Costituzione, egli riveste una fondamentale funzione sociale e pubblica, essendo portavoce del cittadino nelle aule dei Tribunali. Per questo motivo esistono regole procedurali e garanzie precise, e chiunque lavori nel comparto della giustizia è chiamato al loro rigoroso rispetto.

Eppure, nel passaggio dall’astrattezza del dettato normativo alla realtà dei tribunali, le cose evolvono in peius.  Ci sia permesso, quindi, inviarvi il seguente resoconto, affinché possiate acquisire contezza di quanto abitualmente accade nel nostro territorio.

Regole processuali disattese, controlli mancati e varchi aperti alle frodi. Quali garanzie per la difesa? Non è raro imbattersi in provvedimenti e decisioni discutibili che ignorano le più elementari norme processuali e, reiterandosi, minano la già precaria fiducia nel sistema giudiziario. L’errore interpretativo può capitare, statisticamente nessun ambito lavorativo ne è immune, e farne ogni volta un caso disciplinare porterebbe solo a un’ingiusta demonizzazione della Magistratura. Diverso il discorso, invece, quando vengono ignorate richieste, domande, obiezioni, o addirittura elusi controlli basilari.

Tale scenario raggiunge l’apice della criticità nei procedimenti risarcitori a elevato rischio di frode (come l’infortunistica stradale e le lesioni personali), ove aumentano le probabilità di commettere illeciti, essendo il relativo sistema scevro da qualsivoglia forma di controllo.

Dai vizi formali alla paralisi delle regole processuali L’analisi delle prassi giudiziarie rivela una serie di deviazioni sistematiche che svuotano di senso la legge processuale. Frequenti sono, per esempio, i casi in cui l’atto di riassunzione viene notificato alla parte personalmente anziché al procuratore costituito. Il giudice, nel suo ruolo di garante della giustizia, e nella sua posizione di subalternità alla legge, dovrebbe prenderne prontamente atto, con tutte le dovute conseguenze sul contraddittorio. Frequente, invece, è il ricorso alla rinnovazione della notifica, il che – di fatto – si traduce in una rimessione nei termini a danno di chi è stato solerte nell’osservanza delle regole.

Altrettanto grave è l’ammissione di prove testimoniali senza avere a disposizione i fascicoli di parte né l’atto introduttivo contenente la formulazione dei capitoli di prova. L’ammissione della testimonianza viene così ridotta a un mero “timbro”, in palese violazione dell’art. 244 c.p.c., privando la controparte del diritto di difesa e il giudice della possibilità di valutarne preliminarmente rilevanza e ammissibilità.

Difetto di rappresentanza e alterazione dell’assunzione della prova Le anomalie toccano persino i presupposti principe dell’azione in giudizio, come in un caso verificatosi presso il Giudice di Pace di Gragnano. Di seguito un breve schema per comprendere la gravità dell’accaduto.

Presupposto di fatto: notifica dell’atto di citazione da parte di un soggetto privo dello ius postulandi (patrocinio temporaneo scaduto, accertato tramite attestazione rilasciata dal COA di Torre Annunziata).

Dinamica degli episodi

Assenza della parte e delega illegittima: il soggetto in questione non compare mai personalmente in aula. In prima udienza delega un sostituto processuale, il quale mette a verbale di presenziare in sostituzione dell’avvocato di parte attrice (qualifica in realtà non attribuibile al delegante). Il praticante non abilitato risulta, peraltro, privo della capacità processuale autonoma per conferire deleghe.

Produzione documentale e sollevazione dell’eccezione: la controparte allega la documentazione ufficiale del COA attestante la scadenza del patrocinio ed eccepisce formalmente il difetto di rappresentanza e la nullità di tutti gli atti compiuti, a partire dall’atto di citazione.

Condotta del giudicante e violazione del contraddittorio: il Giudice di Pace ignora l’eccezione sollevata. Anziché rilevare il difetto assoluto di ius postulandi e la nullità insanabile degli atti ad esso connessi, dispone le rinotifiche al fine di “salvare” il processo, e successivamente trattiene la causa in decisione andando a sentenza senza invitare le parti alla precisazione delle conclusioni.

Rilevanza e profili di illecito

Processuale: violazione dell’art. 82 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., con nullità assoluta dell’intero procedimento ed estensione dei vizi a tutti gli atti dipendenti.

Penale e disciplinare: Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e Omessa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competenti.

Alla luce dei fatti, così come riassunti, risulta che il difensore di una parte avviava la lite pur se carente di ius postulandi, senza che il Giudice si premurasse di dichiarare la nullità dell’intero procedimento. Inoltre, la questione non veniva segnalata né al competente Consiglio dell’Ordine, per l’avvio dell’opportuno procedimento disciplinare, né alla competente Procura della Repubblica, stante il configurarsi del reato di Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). Il sedicente avvocato non compariva mai in aula personalmente, e già in sede di prima udienza inviava un proprio sostituto processuale. Ennesima anomalia: il semplice praticante non possiede un’autonoma capacità processuale e, dunque, non ha la facoltà di conferire deleghe di sostituzione ad altri procuratori. Anche questa circostanza veniva bellamente ignorata dal giudice, come se le regole procedurali si potessero riscrivere a proprio piacimento e il rispetto del codice fosse opzionale.

Qui nessun margine di valutazione discrezionale dovrebbe e potrebbe trovare spazio, perché il difetto dello ius postulandi priva di qualsivoglia diritto a presenziare in aula, oltre a configurare un’aberrante lesione dell’art. 24 Cost. Eppure, basta esibire un tesserino e si entra a pieno diritto nel foro, anche se l’abilitazione temporanea è nel frattempo scaduta. Una simile nullità investe l’intero processo, con grave pregiudizio degli interessi coinvolti: interessi privati, facenti capo alla parte rappresentata, e interessi pubblici, giacché la macchina della giustizia viene azionata inutilmente, a danno delle risorse provenienti dalle tasche dei cittadini. Che un giudice sia poco solerte nel controllare la validità dei tesserini, la cui esibizione spesso non viene nemmeno richiesta, è circostanza nota; e si potrebbe anche soprassedere, dato il flusso continuo di professionisti che si alternano nelle aule. Meno tollerabile è l’inerzia del giudicante che, compulsato in merito dalla controparte, perseveri nella sua negligenza, ignorando (volutamente o per semplice pigrizia istituzionale) le eccezioni sollevate. Questa prassi distorta, patologica e pur tollerata in alcuni contesti, chiama in causa il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), rendendo il quadro delle anomalie ancora più inquietante.

Particolarmente grave è un’ulteriore anomalia, che si intende rappresentare in questa sede. Quando una società si costituisce in giudizio, deve innanzitutto produrre una visura camerale valida, affinché   risulti chiaramente l’identità del suo legale rappresentante; inoltre, le società possono agire solo tramite una persona fisica autorizzata. Se non si può verificare chi ha firmato la procura, in quale ruolo e con quali poteri, viene a mancare il legame fondamentale tra il mandato e la società stessa.

La questione non riguarda la possibilità di sanare un difetto della procura, ma il dubbio che esista davvero una procura legalmente riconducibile alla parte che intende agire.

Eppure, nonostante la gravità di una tale obiezione, in quel di Barra la causa viene spesso dichiarata procedibile e la domanda accolta. Invece, prima di riconoscere un credito a una società, bisognerebbe rispondere a tre fondamentali quesiti: chi la rappresenta, chi ha conferito la procura e in forza di quale potere. In difetto delle relative risposte, la questione pregiudiziale rende inutile qualsiasi discussione sul merito della causa. Di seguito uno schema riassuntivo di questa ennesima vicenda anomala.

Difetto di Rappresentanza Organica nelle Società (Caso “Barra”)

Presupposto di fatto: costituzione in giudizio di persone giuridiche mediante atti di citazione o ricorsi privi delle visure camerali aggiornate o di idonea documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore.

Inquadramento dogmatico: difetto della prova della rappresentanza organica ex art. 75 c.p.c. e incertezza sulla riconducibilità della procura alle liti (art. 83 c.p.c.) alla volontà reale dell’ente; mancata verifica del c.d. “potere di firma” e dei presupposti pregiudiziali dell’azione: chi rappresenta la società, chi ha conferito il mandato e con quali poteri.

Deriva processuale: rigetto sistematico delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa e dichiarazione di procedibilità della domanda con pronunce di accoglimento nel merito, bypassando del tutto la pregiudiziale di rito.

Sempre a Barra, gli addetti ai lavori denunciano un’altra tipologia di condotta censurabile. Di seguito il caso. Il difensore di parte convenuta segnala al giudice l’anomalia del timbro apposto sulla notifica dell’atto di citazione, paventandone la falsità. Esso, infatti, si presentava privo delle indicazioni di spesa, e il messo risultava essere fuori mandamento. Nonostante la tempestiva segnalazione, il Giudice preferiva disporre la rinotifica anziché la trasmissione degli atti in Procura, asserendo che l’eventuale falsità non fosse ascrivibile all’attore.

La questione della falsità. Parte convenuta solleva un’eccezione riguardo alla regolarità della notifica, atto fondamentale per l’instaurazione del contraddittorio. L’assenza delle indicazioni di spesa e l’incompetenza territoriale del messo sono indicatori di una grave patologia.

Il dilemma della trasmissione degli atti. La scelta del giudice di disporre una rinotifica anziché trasmettere immediatamente gli atti alla Procura (come previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di notizia di reato) viola su un principio di bilanciamento: da un lato tutela il diritto di difesa e di azione della parte attrice, dall’altro ignora le legittime richieste di controparte.

L’efficacia della sanatoria. La rinotifica è lo strumento tipico per sanare i vizi di notificazione, ma lascia aperto il dubbio sulla gestione dell’ipotetico falso materiale o ideologico.

L’elenco delle anomalie non finisce qui: un altro caso è quello in cui si ammettono procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) promossi da soggetti che, formalmente, avevano già sottoscritto una rinuncia al diritto e all’azione. Nonostante questo, veniva in seguito promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo collegato alla medesima pretesa.

Il degrado procedurale tocca l’apice quando la prova testimoniale non viene assunta nella sua sede naturale e legittima, cioè davanti al giudice, ma raccolta informalmente nella giungla dei corridoi: parti e difensori utilizzano dispositivi mobili, per riversarne poi il contenuto negli atti, snaturando la garanzia di autenticità della prova stessa. Questa pratica non può diventare un metodo accettato nelle aule di giustizia, perché porterebbe a una inaccettabile mutazione dell’istituto della testimonianza. La prova richiede regole precise: domande strutturate, identificazione del teste, assunzione formale davanti all’autorità giudiziaria, verbalizzazione ufficiale, unitamente al pieno diritto delle parti di esercitare le proprie prerogative processuali.

Il corridoio di un tribunale non è certo la sede più adatta per cristallizzarla, soprattutto nei casi di contenzioso fraudolento.

Di seguito le criticità del caso di specie.

Assunzione della prova extra-udienza: raccolta informale delle dichiarazioni rese dai testimoni all’esterno dell’aula o nei corridoi degli uffici giudiziari, mediante dispositivi mobili da parte di difensori o terzi, con successivo riversamento nei verbali o negli atti di causa.

Totale sovvertimento dell’art. 206 e ss. c.p.c. (identificazione del teste, formula di impegno, escussione diretta dinanzi al magistrato e verbalizzazione ufficiale).

Istruttoria “al buio”: escussione testimoniale e ammissione di prove in assenza del fascicolo di parte e dell’atto introduttivo recante i capitoli di prova articolati ex art. 244 c.p.c., precludendo al giudice il vaglio preventivo di ammissibilità e rilevanza e menomando il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

A.T.P. in presenza di rinuncia formale: promozione ed ammissione di procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo (art. 696 c.p.c.) promossi da soggetti che avevano già sottoscritto una rinuncia espressa al diritto e all’azione risarcitoria.

Il nodo delle Consulenze Tecniche d’Ufficio: vera e propria anomalia strutturale E qui si apre un capitolo a parte, rappresentato dal sistema delle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), soprattutto in riferimento all’ambito sanitario, medico-legale e previdenziale. Non si tratta di disfunzioni episodiche, ma di un’anomalia strutturale nota e documentata nel corso degli anni. Come prescritto dalla legge, le perizie intese a documentare lesioni personali dovrebbero essere affidate a un medico legale affiancato da uno specialista della materia (art. 15 L. 24/2017).  Nella prassi quotidiana, invece, tale affiancamento viene spesso omesso e le competenze si sovrappongono in modo grottesco (con cardiologi chiamati a valutare danni ortopedici o urologi a esprimersi su quadri cardiologici).

A questa anomalia se ne aggiunge un’altra, di non minore spessore: gli incarichi peritali confluiscono sempre in capo ai medesimi soggetti, così alterando la percezione di terzietà del consulente. È estremamente grave che il cittadino debba nutrire dubbi sul corretto funzionamento della Giustizia, guardando con sospetto all’operato delle istituzioni. Quel malessere collettivo, che investe il nostro Paese e fa crollare nei sondaggi la fiducia verso gli organi dello Stato, passa proprio attraverso i tribunali, ove regnano caos e disordine anziché severo rigore.

L’assenza di controlli fiscali, deontologici e penali Il recepimento acritico delle CTU da parte dei giudici, che ne assimilano passivamente il contenuto quasi fossero meri ratificatori, infrange in primis le regole deontologiche sull’indipendenza dei ruoli. Molti ignorano che, in seconda battuta, tale anomalia si riverbera anche sul piano fiscale e penale, data la frequente carenza di tracciabilità delle prestazioni. Ignorare le richieste di verifica presso l’Anagrafe Tributaria o la Guardia di Finanza non solo legittima l’acquisizione di documentazioni dubbie, ma espone il sistema al rischio di danno erariale. Inoltre, nei casi di lesioni gravi o gravissime, il CTU e il magistrato dovrebbero fermarsi a valutare la trasmissibilità degli atti al Pubblico Ministero, onde salvaguardare l’interesse pubblico alla repressione dei reati. Si configurano in tal caso:

Violazione della specializzazione (Art. 15 L. 24/2017): omissione sistematica della nomina del collegio peritale (medico-legale unitamente allo specialista della disciplina) nei contenziosi di responsabilità medica e lesioni personali.

Conseguente sovrapposizione e inversione di competenze sanitarie (es. valutazione di lesioni ortopediche affidata a un cardiologo).

Concentrazione degli incarichi peritagli in capo a una ristretta platea di consulenti, con lesione dei principi di terzietà, imparzialità e rotazione degli albi.

Appiattimento della decisione del giudice sulle risultanze della CTU (“sentenze fotocopia”) in violazione dell’indipendenza del ruolo giurisdizionale.

Mancata attivazione dei controlli presso l’Anagrafe Tributaria/Guardia di Finanza sul profilo compensativo e omessa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per lesioni personali gravi/gravissime (art. 590-bis c.p.).

Danno collettivo e necessità di un’azione istituzionale Inerzia, immobilismo e, talvolta, incompetenza e malafede sono il perfetto humus per la compressione dei diritti fondamentali, come quello alla difesa, e per la generazione di danni erariali. Il prezzo più alto lo pagano, come sempre, i cittadini, coloro che si rivolgono alla Giustizia e ripongono, in essa, la propria fiducia.

L’assenza di rigore fa lievitare i costi assicurativi, sovraccarica i Tribunali – riempiendo le aule di liti temerarie – e mina alla radice la fiducia nelle istituzioni. A fronte di un simile scenario, non è sufficiente l’impugnazione del singolo provvedimento, né basta la voce di denuncia che si alza solitaria, rimanendo inascoltata.

La tolleranza verso prassi illegittime (difetto di ius postulandi, assunzione informale delle prove, assenza dei fascicoli, recepimento acritico delle CTU) degrada l’avvocato da difensore tecnico e garante dei diritti dei cittadini a mera comparsa in udienza. Quando il giudice sana d’ufficio errori della controparte, l’avvocato solerte si vede privato del diritto di eccepire la decadenza. Ciò altera il principio di parità garantito dall’art. 111 Cost., trasformando la diligenza professionale da virtù a debolezza. Non dimentichiamo, poi, che l’avvocato opera sotto la costante minaccia di azioni disciplinari, sovente esposto alle ripicche di colleghi e clienti sotto forma di esposto o segnalazione. Quando, però, è lo stesso sistema giudiziario a disapplicare il codice di rito, ammettendo testimonianze generiche o procedimenti ATP privi dei presupposti, il legale si trova nell’impossibilità tecnica di tutelare il proprio assistito, senza poter contare su strumenti immediati di reazione.

Il sovraccarico di liti fittizie e il caos procedurale allungano a dismisura i tempi di definizione dei procedimenti, pregiudicando la dignità del lavoro forense.

Ancora. Con il recepimento acritico delle perizie da parte dei giudici, la difesa tecnica viene marginalizzata: l’avvocato non trova più, nel magistrato, un interlocutore affidabile, imbattendosi in una sfilza di “sentenze fotocopia” che appiattiscono il diritto e svalutano la professione.

L’arbitrio della sanatoria e la testimonianza al buio: le regole processuali in sofferenza

Non si tratta di cavilli formali, né di sterili virtuosismi accademici: le norme del codice di procedura civile costituiscono l’impalcatura che garantisce l’equità del giudizio e la parità delle armi tra le parti. Quando tale architettura cede sotto il peso di prassi permissive o frettolose, a venire meno è la stessa sostanza della tutela giurisdizionale. Due vicende emblematiche, maturate nelle aule di Giustizia di Pace, restituiscono con plastica chiarezza la dimensione di questa strisciante erosione procedurale.

Il cortocircuito della notifica: se la sanatoria diviene una rimessione nei termini

Il caso, oggetto di analisi nella odierna sede, riguarda una vicenda processuale originatasi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, la parte provvedeva a notificare l’atto di riassunzione del giudizio alla controparte personalmente, anziché presso il procuratore costituito in giudizio, violando il disposto ex art. 170 c.p.c.

La difesa di parte avversa sollevava tempestivamente l’eccezione di nullità, volta a far valere l’inefficacia della notifica e la conseguente maturazione dei termini di estinzione del processo ex art. 50 c.p.c.. Tuttavia, il giudice adito ignorava totalmente tale eccezione e, anziché dichiarare l’estinzione del giudizio o rilevare la decadenza, disponeva la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Tale scelta processuale appare censurabile sotto un duplice profilo. Innanzitutto, si configura una applicazione impropria dell’istituto della sanatoria. L’ordine di rinnovazione, infatti, cercava di rimediare a un errore imputabile esclusivamente alla parte attrice in riassunzione, travalicando i limiti del principio del contraddittorio. Inoltre, disponendo la sanatoria ex post, l’organo giudicante di fatto concedeva una “seconda chance” alla parte inadempiente, vanificando la decadenza già maturatasi a favore del convenuto e compromettendo la certezza dei tempi processuali.

La questione scuote le fondamenta stesse del contraddittorio. Trasformare il potere di sanatoria del giudice in un passe-partout per neutralizzare l’inosservanza dei termini significa valicare il sottile confine che separa la regolarizzazione formale da una indebita rimessione in termini. Resta così un interrogativo di fondo: per quale ragione l’errore o la negligenza di una parte dovrebbero essere sanati dal giudice a scapito della controparte virtuosa e osservante delle regole?

L’istruttoria al buio: la prova testimoniale come mero adempimento burocratico

Come già sopra evidenziato, si assiste con frequenza sempre maggiore all’ammissione della prova testimoniale formulata dall’attore in totale assenza del fascicolo di parte e dello stesso atto introduttivo recante l’articolazione dei capitoli di prova.

Tradotto nella pragmatica realtà del foro, si ammette un mezzo di prova senza che il giudicante abbia potuto verificare né la tempestività e ammissibilità della domanda né l’effettiva pertinenza dei fatti da provarsi. L’ammissione della testimonianza viene così degradata a un mero adempimento burocratico, a un “timbro” apposto distrattamente sugli atti, in aperto contrasto con il disposto dell’art. 244 c.p.c. La prescrizione normativa della specificità dei capitoli di prova non è un retaggio del passato, ma risponde a una duplice esigenza: permettere al giudice il vaglio di rilevanza e consentire alla controparte l’esercizio del diritto di difesa.

Tale anomalia assume contorni drammatici nei procedimenti di responsabilità civile auto (RCA) e di infortunistica stradale, laddove la prova testimoniale non rappresenta un dettaglio di contorno, ma costituisce spesso la pietra angolare su cui regge l’intera ricostruzione del fatto. Validare la prova “al buio” significa trasformare l’istruttoria in una sorta di gioco d’azzardo, dove il rispetto del codice, anziché al buonsenso istituzionale, è rimesso all’arbitrio dei protagonisti di volta in volta coinvolti nella vicenda giudiziaria.

Quali soluzioni? Si potrebbe sollecitare l’adozione di specifici protocolli tra Consigli dell’Ordine e Presidenze di Tribunale per il controllo sistematico del titolo di patrocinio (ius postulandi) e delle iscrizioni agli albi dei CTU; invitare gli avvocati a verbalizzare ogni anomalia e, in caso di rifiuto o inerzia del giudicante, ad azionare gli strumenti previsti per le segnalazioni agli organi di autogoverno, come il Consiglio Giudiziario e il CSM; proporre l’istituzione di piattaforme di monitoraggio dove gli avvocati possano documentare, anche in forma anonima, le violazioni sistematiche del codice di rito.

Civicrazia, da sempre impegnata in prima linea nella difesa dei cittadini, sollecita interventi mirati e concreti. Chi si imbatte in una o più delle anomalie segnalate, deve prontamente documentarle e sottoporle al vaglio delle autorità preposte. Ove occorra, è necessario richiamare l’attenzione dei Presidenti di Tribunale, della Sezione autonoma per i magistrati onorari presso il Consiglio Giudiziario, del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte dei Conti. L’obiettivo non è esercitare una pressione indebita sulla magistratura, alimentando inutili battaglie e contrapposizione di campi, ma riaffermare un elementare principio: l’indipendenza degli organi giudicanti non può mai tradursi nella totale anarchia, e tantomeno nell’assenza di controlli sul modus operandi di chi è chiamato ad amministrare la giustizia.

Considerando l’estrema gravità delle distorsioni evidenziate, che compromettono la certezza del diritto e il buon andamento della funzione giurisdizionale, Civicrazia – per il tramite del suo Responsabile Nazionale Antitruffe avvocato Riccardo Vizzino – chiede con urgenza un’audizione presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, i Consigli Giudiziari territorialmente competenti e il Consiglio Superiore della Magistratura.

L’obiettivo è quello di esporre nel dettaglio le criticità riscontrate e consegnare una relazione dettagliata sulle prassi elusive della legge. Non è tollerabile che la Giustizia venga esercitata in modo approssimativo o difforme rispetto alle regole codificate: occorre un confronto immediato, formale e risolutivo per ripristinare il rigore procedurale, la legalità e la dignità della funzione giudiziaria.

Avv. Riccardo Vizzino

Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative

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